IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                Nella riunione del 14 settembre 2012 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2012  con
la quale e' stato dichiarato, fino al  4  settembre  2012,  lo  stato
d'emergenza in ordine  alla  grave  crisi  idrica  che  interessa  il
territorio  della  Regione  Umbria  dal  mese  di  gennaio  2011,  in
applicazione dell'art.  1,  comma  1,  lettera  c),  numero  2),  del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 0014 del 26 luglio 2012 recante «Interventi urgenti di  protezione
civile volti a fronteggiare l'emergenza idrica nel  territorio  della
Regione Umbria»; 
  Vista la nota del Commissario delegato del 6 settembre 2012 recante
la richiesta di proroga dello stato di emergenza dichiarato in data 6
luglio 2012 e scaduto in data 4 settembre 2012; 
  Considerato che l'art. 5, comma  1-bis,  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2),
del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla  legge
di conversione del 12 luglio 2012, n. 100, prevede che uno  stato  di
emergenza   gia'   dichiarato   possa   essere   prorogato,    previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri per un lasso  temporale  non
superiore a sessanta giorni; 
  Ritenuto che la durata del dichiarato stato  emergenziale,  fissata
in sessanta giorni dall'art. 1, comma 1, lettera c), numero  2),  del
decreto-legge 15 maggio 2012,  n.  59,  unitamente  al  perdurare  ed
all'aggravarsi  della  crisi  idrica  nel  periodo   estivo   rendono
necessaria la concessione della proroga dello stato  emergenziale  al
fine di consentire il superamento della criticita' in atto; 
  Ritenuto pertanto, che, nella fattispecie in  esame,  sussistano  i
presupposti previsti dalla normativa vigente  per  la  proroga  dello
stato di emergenza; 
  Acquisita l'intesa della Regione Umbria; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi all'art. 5, comma 1-bis della legge 24  febbraio  1992,
n. 225, ed in considerazione di quanto esposto in premessa, lo  stato
d'emergenza relativo alla crisi idrica nel territorio  della  Regione
Umbria, dichiarato in  data  6  luglio  2012  e  scaduto  in  data  4
settembre 2012, e' prorogato fino al 3 novembre 2012. 
  2.  Il  potere  derogatorio  attribuito  al  Commissario   delegato
dall'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 0014 del 26 luglio 2012  e'  prorogato  in  relazione  alle
seguenti disposizioni: 
  a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma
2, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20; 
  b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38,  39,  40,
41, 42, 117, 119; 
  c) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 10,  11,
12, 13, 14, 29, 31, 33, 37, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57,  62,  63,
65, 66, 67, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79,  79-bis,
80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96,  97,  98,
111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132,
133, 141, 206, 209, 220, 221, 222, 224, 227, 238 e 241; 
  d) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22 e 22-bis, 23, 24, 25, 49; 
  e) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10,  10-bis,  14,
14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16 e 17; 
  f) regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94,  95,  96,
97, 98, 99, 100 e 101; 
  g) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 2, 3, 4, 7, 8,
9, 11, 13, 15, 19, 24, 37, 40, 45, 47, 49, 50, 92, 93, 95 e 98; 
  h) normativa regionale strettamente connessa agli interventi di cui
alla presente ordinanza. 
  Almeno dieci giorni prima della scadenza di cui al comma 1, il Capo
del Dipartimento della protezione civile  provvede  ad  adottare,  di
concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  apposita
ordinanza   diretta   a   favorire    e    regolare    il    subentro
dell'Amministrazione  pubblica  competente   in   via   ordinaria   a
coordinare gli interventi che si renderanno necessari. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 settembre 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti